L’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decretoRilancio) ha introdotto una
detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza
energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure
antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione era ripartita dagli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo, in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta dal 1° gennaio 2022 e in dieci quote annuali di pari importo per le spese
sostenute direttamente a partire dal periodo d’imposta 2024 (articolo 4-bis del decreto
legge 39 del 2024), salvo il caso di crediti fiscali ceduti per il quale rimane la ripartizione in
quattro anni. L’articolo 121 del medesimo decreto consente, inoltre, la possibilità
generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in
materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni
previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-quater dell’articolo 121
(introdotto dall’art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4))
stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in
fattura) relative al superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di
cessioni parziali successive.
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L’introduzione dell’ ecobonus
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