Accade fin troppo spesso nel corso delle riunioni di condominio che qualche condomino chieda al proprio amministratore se sia “iscritto all’albo”.
Questa domanda, del tutto legittima, oggi non trova risposta; l’amministratore di condominio infatti, nonostante eserciti un’attività professionale organizzata, non può iscriversi ad un albo perché non è ancora stato istituito un albo di amministratori di condominio e tutti quelli che svolgono questo lavoro non hanno alcun obbligo professionale da rispettare.
Questo ovviamente a grave danno dell’utenza che, in mancanza di un preciso codice deontologico, si imbatte spesso in esperienze negative con amministratori improvvisati e non professionisti. Tutto ciò non dipende solo da un Legislatore distratto ed approssimativo, ma anche dai tanti amministratori incapaci di organizzarsi a livello istituzionale ufficiale.
Solo la nascita di associazioni di categoria spontanee e autonome ha colmato parzialmente tale vuoto, ma chiaramente non basta: queste associazioni, nella libertà della propria costituzione, offrono solo un timido sostegno all’idea di organizzazione di un insieme di professionisti.
Bisogna attendere il 2014 per avere un regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio con il Decreto del Ministero della Giustizia – n. 140 del 13 agosto 2014. Questo decreto approfondisce la questione con uno sguardo attento ai condomini, sempre più informati ed esigenti. L’avvicinamento ad una definizione normativa della professione scuote le coscienze dei più scettici e pessimisti e con la formazione obbligatoria prevista dal D.M., tutti coloro che intendono esercitare la professione di amministratore di condominio sono costretti a seguire corsi regolarmente riconosciuti dallo stesso Ministero, nelle forme e nei modi previsti dal decreto. Quantomeno un obbligo per l’esercizio della professione che serva a offrire un minimo di preparazione e organizzazione dell’attività. Teoricamente il campo si restringerebbe a coloro che frequentano i corsi di formazione anche se il codice civile prevede la possibilità di nominare un amministratore di condominio fra i proprietari dello stesso. Il decreto diventa comunque lo spartiacque tra passato e futuro in un percorso di legittimazione onesto e concreto. La speranza è di offrire all’utenza una categoria seria e attendibile come tutte le altre, capace di garantire una più decifrabile legalità nella gestione dei beni comuni. Adesso tocca agli utenti, che hanno il dovere di controllare e vigilare affinché gli amministratori che si propongono siano regolarmente formati e aderenti al decreto.
Se poi l’utenza preferisce ancora rivolgersi ad amministratori non professionisti, che se ne assuma tutte le responsabilità a proprio rischio e pericolo.
Avv. Isidoro Tricarico