Con l’introduzione dei nuovi voucher (Libretto Famiglia e PrestO), ci sono state diverse interpretazioni in merito all’utilizzo di questi strumenti in ambito condominiale. Per meglio dire, alcuni autori avevano ammesso la possibilita
di pagare l’amministratore di condominio con i voucher: in particolare con il c.d. PrestO.A seguito di tale notizia, sono giunte in redazione una serie di interrogativi, dubbi e soprattutto richieste di chiarimenti sulla vicenda.
Per eliminare una possibile confusione nella gestione del rapporto professionale tra amministratori condominiali e condo’mini amministrati, l’associazione degli Amministratori Help! Condominio (Presidente Isidoro Tricarico) coordinata con la Redazione di Condominioweb, hanno interpellato, per conto dell’Avv. Maurizio Tarantino, il Ministero del Lavoro.
Partiamo da una breve disamina su come utilizzarli per i lavori in condominio.
Breve disamina dei nuovi voucher. La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e’ stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, attraverso l’istituto dei cosiddetti ‘voucher’.
Attualmente la nuova disciplina prevede:
a) Il libretto famiglia – per i privati. Si tratta di un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell’ambito di:
Piccoli lavori domestici – inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita’ ;
Insegnamento privato supplementare.
Quindi i nuovi voucher potranno essere usati (anche in ambito condominiale) per giardinaggio, pulizia, manutenzione.Il Libretto famiglia conterrà dei titoli di pagamento dal valore di 10 euro (utilizzabili massimo per un’ora di lavoro) cui si sommano altri due euro per i contributi e l’assicurazione. Ovvero, al datore di lavoro i buoni costeranno 12 euro considerato che i contributi per un’ora pagata 10 euro sono pari a 1,65 euro alla gestione separata Inps e 0,25 euro all’Inail.
Alle citate modalità di voucher possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.Il limite di durata per i privati e’ di 280 ore l’anno oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo pieno indeterminato.
b)I Contratti di prestazione occasionale – per le imprese.
Si tratta di una forma contrattuale semplificata, in sigla PrestO (Prestazione Occasionale), gestita anch’essa tramite una piattaforma telematica curata dall’INPS.
I contratti di prestazione occasionale non saranno dei nuovi buoni lavoro, ossia dei ticket, ma dei veri e propri contratti di lavoro subordinato, attivabili dalle imprese.
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche.
Con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.
I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
L’interpello proposto dall’Associazione Help! Condominio. Il giorno 3 gennaio 2018, l’associazione degli amministratori ha proposto il presente quesito al fine di conoscere la corretta interpretazione del D.l. 50/2017 convertito dalla L. n. 96/2017 in ambito condominiale.In particolare e’ stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: ”¦ a causa delle recenti notizie pubblicate da parte degli organi di stampa, si chiede di specificare se e’ possibile applicare la nuova disciplina dei contratti di prestazione occasionale (ed. PrestO) nei confronti degli amministratori di condominio’.
La risposta del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2018.
Preliminarmente il Ministero ha evidenziato che nel lavoro accessorio sono ricomprese quelle attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali (v. la circolare del Ministero del lavoro n. 49/2013).
Pertanto lo svolgimento di detta attività non appare conciliabile con l’istituto del lavoro accessorio.
Premesso quanto innanzi esposto, in risposta al quesito richiesto, il Ministero del Lavoro ha precisato che:
a) L’articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sanziona non solo la violazione dei limiti economici, ma anche il superamento del limite massimo di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile, limite temporale che non sarebbe oggettivamente verificabile con riferimento all’attivita’ svolta dall’amministratore.
b) Sulla base di detti presupposti legali tale tipologia contrattuale non appare conciliabile con la natura al contrario continuativa ed eterogenea dell’attività dell’amministratore di condominio, il quale deve assicurare la cura e la gestione degli interessi collettivi affidatigli dai condo’mini.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la figura della professione dell’amministratore di condominio non può essere conciliata con la tipologia contrattuale prevista per i nuovi voucher.
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