Nella vita condominiale, l’amministratore di condominio è nominato dall’assemblea per agire e rappresentare il condominio in loro vece. L’amministratore è il responsabile delle parti comuni dell’edificio cioè quelle definite dal regolamento di condominio. L’amministratore non ha alcun potere né rappresentanza in merito alle parti private dell’edificio come i singoli appartamenti.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria, soprattutto quando i condòmini sono più di otto e può essere scelto tra i condomini stessi o può essere anche un professionista esterno che lavora per un’agenzia di amministrazione condominiale. Può fare l’amministratore chi ha frequentato un corso di formazione, anche se non laureato e possiede una serie di requisiti. La professione è molto delicata e piena di responsabilità, è quindi obbligatorio dotarsi di assicurazione professionale.
La durata dell’incarico di un amministratore condominiale è di un anno, rinnovabile di un altro anno se non viene revocato dagli stessi condomini. L’amministratore gestisce le spese condominiali e cura la redazione del bilancio dell’edificio. Si occupa anche di organizzare le riunioni condominiali e di gestire qualsiasi tipo di problematica che riguarda il complesso o i singoli condomini.
Recenti sentenze hanno stabilito che l’amministratore assume maggiori poteri in procedimenti di mediazione e controversie che riguardano la vita all’interno degli spazi condominiali. Con la nuova sentenza, l’amministratore condominiale può decidere se aderire o meno ad una procedura di mediazione, senza l’obbligo di convocare l’assemblea condominiale.
L’assemblea condominiale, da sempre principale depositario del potere decisionale, potrebbe avere una libertà decisionale ridotta con le nuove sentenze. Da oggi l’amministratore di condominio può da solo decidere di attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, potendo informare l’assemblea condominiale anche nella fase conclusiva della mediazione stessa.
Nuovi poteri possono essere esercitati dall’amministratore anche per quanto riguarda la decisione di accensione e spegnimento dei termosifoni centralizzati. Come stabilito dalla recente sentenza, l’amministratore di condominio può modificare gli orari e i tempi di accensione dei riscaldamenti centralizzati dell’edificio condominiale, senza dover prima convocare un’assemblea tra condomini. Ovviamente, le modifiche dovranno sempre rispettare le leggi nazionali in vigore.